PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai raduni a carattere musicale, denominati «rave party», organizzati in spazi, aperti o chiusi, non predisposti per il pubblico spettacolo, a cui partecipano oltre 250 persone, che presentano rischi per la sicurezza dei partecipanti, a causa dell'assenza o dell'insufficienza di allestimenti o per la particolare configurazione del luogo nel quale si svolgono.

Art. 2.

      1. I raduni di cui all'articolo 1 sono autorizzati dal questore del luogo in cui si svolgono.
      2. La richiesta di autorizzazione, da presentare almeno trenta giorni prima dello svolgimento del raduno al competente ufficio della questura, deve contenere:

          a) l'indicazione del luogo e della durata del raduno;

          b) l'indicazione del numero previsto dei partecipanti;

          c) copia dell'autorizzazione di occupazione del sito, concessa dal proprietario o dal titolare del diritto di uso reale;

          d) il rispetto delle misure di cui all'articolo 3, assunte in accordo con il comune dove si svolge il raduno;

          e) le generalità e la firma dei rappresentanti dell'associazione, comitato o altra formazione che organizza il raduno.

 

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Art. 3.

      1. Ai fini di un corretto svolgimento dei raduni di cui all'articolo 1, e per garantire la sicurezza dei partecipanti, gli organizzatori devono assicurare, in accordo con il comune competente:

          a) la presenza di un presidio medico di primo soccorso adeguatamente attrezzato;

          b) un servizio antincendio;

          c) idonea fornitura di acqua potabile.

      2. Gli organizzatori di cui al comma 1 assicurano, altresì, le condizioni igieniche e predispongono mezzi di raccolta dei rifiuti e di pulizia del luogo dove si svolge il raduno.

Art. 4.

      1. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, il comune competente fissa i limiti dell'intensità del volume della musica, le modalità di uso delle luci stroboscopiche e l'impiego di luci laser che devono essere rispettati nello svolgimento del raduno di cui all'articolo 1. L'eventuale uso di fumogeni non può comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive.

Art. 5.

      1. Il questore competente, nel caso di mancata richiesta o di omissione dei dati previsti all'articolo 2, comma 2, ovvero per ragioni di ordine, sicurezza e incolumità pubblici, può vietare il raduno di cui all'articolo 1.
      2. Al fine di individuare le misure più idonee a garantire l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblici, nonché il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di igiene e di tutela ambientale, il

 

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questore competente può, altresì, stabilire modalità diverse per lo svolgimento del raduno rispetto a quelle indicate nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, provvedendo, ove necessario, a individuare un altro luogo più adatto per lo svolgimento dell'evento.

Art. 6.

      1. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato e l'eventuale risarcimento dei danni, si applica la sanzione del sequestro provvisorio degli strumenti musicali, degli impianti di diffusione sonora e di ogni altra attrezzatura finalizzata allo svolgimento del raduno di cui all'articolo 1.